CAUSA COLLETTIVA PEREQUAZIONE
Ai nostri iscritti
Oggetto : Mancata perequazione della pensione 2012 e 2013.
Gentile Associata/o,
la sentenza n. 70/15 della Corte Costituzionale, dichiarando la incostituzionalità del blocco delle perequazioni pensionistiche alle indicizzazioni ISTAT per gli anni 2012 e 2013, per le pensioni superiori a € 1.405, 05 lordi, ha costretto il Governo ad emanare il D.L. n. 65 del 21 maggio 2015.
Tale Decreto – come già comunicatovi nel precedente Notiziario n. 3 del Giugno 2015 - nell’intento di “sterilizzare” gli effetti della sentenza della Consulta, ha ridotto in misura considerevole i rimborsi dovuti e, in molti casi ( sopra i 2.950 € lordi ), ha addirittura totalmente escluso gli aumenti spettanti (e i relativi arretrati).
Ora, per chi voglia che venga riconosciuto tale diritto, è necessario ricorrere alle vie legali.
A tal proposito lo studio dell’avv. Michele Iacoviello, che si occupa da circa 30 anni di diritto del lavoro e di previdenza sociale, propone l’avvio di una causa collettiva, con l’obiettivo di portare il citato Decreto Legge innanzi alla Corte Costituzionale per una dichiarazione di illegittimità.
Le azioni saranno mosse nei confronti dell’INPS innanzi al Tribunale del Lavoro competente in base alla residenza anagrafica del pensionato.
Le cause saranno avviate a condizione che si raggiunga il numero di almeno 25 persone per ciascun tribunale territorialmente competente.
L’Associato, ove intenda aderire a detta azione, è invitato a leggere con attenzione i moduli allegati, prima della loro sottoscrizione.
Nel caso di adesione alla causa collettiva dovrà inviare alla Associazione entro il 22 dicembre 2015 :
_ 1. Cedolini della pensione del febbraio del 2012 (o altro mese successivo
del 2012), sia INPS che dell’ eventuale Fondo integrativo.
(Se non disponibili allegarne uno qualsiasi del 2015, da gennaio a luglio).
_ 2. Copia della raccomandate interruttive della prescrizione all' INPS
con l'avviso di spedizione e di ricevimento;
_ 3. Copia del proprio documento di identità;
_ 4. Copia del proprio codice fiscale;
_ 5. Procura a liti rilasciata all' Avv. Iacoviello in doppia copia originale;
(compilare solo il primo rigo con cognome e nome e firma in calce)
_ 6. Assegno NON TRASFERIBILE intestato all’avv. Michele Iacoviello
di importo pari a € 253,76 per il compenso legale.
L’Associazione si farà carico, dei costi organizzativi, per i propri iscritti ( e per i coniugi ) in regola con il pagamento della quota associativa anche per l’anno 2016, di raccogliere e trasmettere allo Studio Iacoviello tutta la documentazione in originale ed i relativi assegni.
La corrispondenza deve essere inoltrata per posta ordinaria; sarà nostra cura, dare riscontro della ricezione.
Le somme convenzionalmente richieste dallo studio Iacoviello copriranno:
· il giudizio di primo grado;
· il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale;
· il giudizio di Appello (se necessario).
Si precisa che le suddette somme copriranno anche il costo degli avvocati domiciliatari presso ogni Tribunale.
Non comprendono il giudizio di Cassazione ed eventuali altre attività, né eventuali ulteriori spese in caso di soccombenza nel giudizio (che saranno quindi a carico dei singoli ricorrenti).
In caso di esito favorevole dell’azione collettiva, quindi ad incasso ottenuto degli arretrati, sarà dovuto al detto Studio, da parte di ciascun ricorrente, un compenso aggiuntivo pari al 10% del netto percepito.
Inoltre, è opportuno precisare, che gli effetti di una eventuale pronuncia favorevole non si estendono automaticamente a coloro che non partecipano all’azione.
Per qualsivoglia ulteriore chiarimento potrà contattarsi per le vie brevi la scrivente Associazione ( lunedì e giovedi ore 10-12 ).
Palermo, 30 novembre 2015
LA SEGRETERIA